SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOLOGIA
STATUTO MODIFICATO e REGOLAMENTO INTERNO
della SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOLOGIA
(assemblea del 06/02/2007)
L 'atto di modifica statutaria è stato iscritto, in data 26/11/2007, nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 467 della pag. 722 del vol. 2°
STATUTO
Art.1
La SOCIETA' Italiana di Farmacologia ha la specifica finalità
di promuovere e diffondere in Italia e all'Estero gli studi
farmacologici e le loro applicazioni.
La SOCIETA’, quale attività di promozione degli
studi farmacologici, intende promuovere finalità
di educazione continua in medicina rivolte ad operatori
della sanità nazionale ed internazionale, conformemente
a quanto previsto per i Corsi ECM dalle normative ministeriali
nazionali ed internazionali, Tale attività di educazione
formativa professionale potrà essere svolta direttamente
ovvero attraverso o in collaborazione con altri Enti e/o
Associazioni scientifiche senza finalità di lucro
od anche ONLUS.
Sono espressamente escluse finalità politiche e lucrative.
Detta SOCIETA' ha sede in Milano, Viale Abruzzi 32.
Il Consiglio può aprire uffici amministrativi e di
gestione. In genere per il raggiungimento dello scopo sociale
può reperire, gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.
Art. 2
La SOCIETA' si compone di Soci effettivi, di Soci giovani,
di Soci onorari e di Soci sostenitori.
Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e
passivo, quindi l'appartenenza a una qualsiasi delle categorie
di soci prevista dal presente statuto attribuisce:
a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto
annuale;
c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni
dello statuto e del regolamento, nonché per l'elezione
a ogni carica prevista dal medesimo il tutto senza limitazione
alcuna.
Il regolamento stabilirà le quote che i soci sono
tenuti a pagare.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile
e non è mai rivalutabile.
Art. 3
Possono essere Soci effettivi tutti i cultori italiani e
stranieri di farmacologia e scienze affini. La nomina a
Socio onorario può essere conferita agli studiosi
di farmacologia e scienze affini che abbiano acquisito benemerenze
in tali discipline.
Possono essere Soci giovani i laureati da non più
di cinque anni. I Soci giovani pagano una quota associativa
ridotta (che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo)
fino al massimo di un triennio. I Soci giovani godono degli
stessi diritti dei Soci Effettivi.
Possono essere Soci sostenitori le persone, gli Istituti,
gli Enti e le Associazioni che oltre a versare la quota
annuale di iscrizione intendono incrementare lo sviluppo
della SOCIETA' Italiana di Farmacologia fornendo mezzi e
fondi per la sua attività con altri versamenti.
L'obbligazione assunta da ciascun Socio s'intende continuativa,
tranne il caso in cui egli dia entro dicembre, con lettera
raccomandata, le dimissioni relative all'anno successivo.
Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta
da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo
sarà rappresentato da un delegato che gode degli
stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria
di soci.
Art. 4
Le nomine dei Soci, a qualunque categoria appartengano,
sono deliberate, a maggioranza dei voti dei presenti, dalla
Assemblea Generale dei Soci, su proposta di una Commissione
di ammissione formata da tre Soci più uno supplente
e nominata ogni biennio dall'Assemblea Generale.
Art. 5
La SOCIETA' è retta da un Consiglio Direttivo, composto
dal Presidente, dal Presidente-eletto e da 7 soci (membri)
ed è eletto, su proposta del Comitato di Nomina,
dall’Assemblea Generale dei Soci.
I sette soci (membri) ed il Presidente-eletto sono eletti
a maggioranza dei voti dei presenti, su proposta del Comitato
di Nomina, dall’Assemblea Generale.
Il Presidente, al termine del proprio mandato, assume di
diritto la carica di Past President e non può essere
rieletto. Il Past President partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente-eletto uscente assume di diritto, nel Consiglio
Direttivo entrante, la carica di Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario.
La presidenza del Consiglio Direttivo, riunito per la nomina
del Segretario, è assunta dal Presidente-eletto uscente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni
e non sono rieleggibili per più di un mandato nella
specifica funzione.
Il Past President è di diritto Presidente del Comitato
di Nomina.
I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti
Art. 6
Il Presidente-eletto è nominato per elezione dall'Assemblea
generale dei Soci sulla base di due nominativi proposti
dal Comitato di Nomina. Il Presidente ed il Presidente-eletto
fanno automaticamente parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società,
ne tutela gli interessi, ne fa rispettare le norme statutarie,
convoca e presiede i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
Generale dei Soci, esprime e ne fa seguire le deliberazioni.
Il Presidente ed il Segretario hanno i più ampi poteri
di ordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà
di aprire e chiudere conti correnti con Istituti di credito
e postali, di investire la liquidità corrente in
titoli di stato, di cui all’art. 11 e di disporne
il disinvestimento.
Attività di carattere straordinario quali, a puro
titolo esemplificativo e non tassativo: definire contributi
per congressi, definire ed assegnare borse di studio, effettuare
investimenti immobiliari, chiedere ed ottenere da Istituti
di Credito e Postali aperture di credito allo scoperto,
dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Il segretario informa i Soci sull’attività
del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale
dei Soci, tiene ed aggiorna i libri su cui devono essere
riportati i verbali e cura la corrispondenza dei due Organi
sociali.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo
generale della SOCIETA', indice le riunioni congressuali,
sovraintende all'amministrazione ordinaria, prepara il bilancio
preventivo, predispone il rendiconto consuntivo che sarà
presentato, unitamente alla relazione dei revisori dei conti,
all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, e così
pure il regolamento di cui al successivo art. 15, delibera
infine i provvedimenti da adottare per i Soci morosi.
Art. 8
Ogni anno la Società tiene entro il mese
di giugno un'Assemblea Generale Ordinaria, alla quale sono
sottoposti:
a) una relazione morale e un rendiconto finanziario;
b) il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed
il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente;
c) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo
o dai Soci.
In prima convocazione l'adunanza non e' valida se non vi
partecipa almeno la metà più uno dei Soci
in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda
convocazione, che non può avere luogo nel medesimo
giorno fissato per la prima, l'adunanza è valida
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea
possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta,
da uno dei Soci presenti. Le deliberazioni si intendono
adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti
dei Soci presenti.
L'Assemblea Generale deve essere inoltre convocata, quando
se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, su propria
iniziativa, su conforme delibera del Consiglio medesimo
o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata
di norma almeno trenta giorni prima della data fissata a
mezzo di lettera semplice o per e-mail o altro mezzo che
consenta di verificare il ricevimento da parte del socio.
L'avviso di convocazione viene affisso inoltre in bacheca
presso la sede associativa e viene inserito nel sito web
della Società. Le deliberazioni assembleari assunte,
per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente
approvati, verranno pubblicati su un notiziario che verrà
inviato a tutti i soci.
In caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate
con un preavviso di 48 ore rispetto alla data fissata per
l’Assemblea, o a mezzo e-mail o altro mezzo che consenta
di verificare il ricevimento da parte del socio
Art. 9
L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1* gennaio
al 31 dicembre.
Per ogni biennio del mandato conferito al Consiglio Direttivo,
l'Assemblea Generale nomina il Collegio dei Revisori dei
Conti composto di tre membri effettivi e di un membro supplente.
I membri del Collegio dei Revisori non devono essere soci
della Società. Il Collegio dei Revisori dei conti
riferirà all’Assemblea Generale di ogni anno
sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10
Il patrimonio della Società è costituito:
1. dai libri, dalle cose mobili e immobili inventariati,
di proprietà della Società;
2. da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o
di privati, espressamente diretti all'arricchimento di esso
patrimonio.
Le entrate della Società sono costituite:
1. dall'importo delle quote dei Soci;
2. dai proventi derivanti dall'attività editoriale
della Società.
Art. 11
I beni della Società devono essere descritti in speciali
inventari. Le somme provenienti dalla alienazione di beni
sociali, da lasciti, da donazioni e quelle per qualsivoglia
titolo risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono da
destinare ad incremento del patrimonio e devono essere impiegate
subito in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti
o nell'acquisto di immobili.
Le somme non destinate a patrimonio devono essere depositate
a interesse presso Casse di Risparmio od altri Istituti
di Credito o investite in titoli di Stato a breve termine
o equivalenti.
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile,
direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria
essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità
istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio
Direttivo riterrà più opportune, salvo che
la destinazione o la distribuzione o la distribuzione non
siano imposte dalla Legge.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi
di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente
o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione
non sia imposta dalla Legge.
Art. 12
In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi
causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, sarà effettuata ad altra società o
associazione con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità.
Art. 13
La Società può fare proposte di modificazioni
al presente statuto soltanto con atto approvato dalla maggioranza
dei votanti, i quali devono essere non meno della metà
più uno dei Soci.
Per le Assemblee il voto potrà essere espresso anche
a mezzo posta per precisi quesiti posti all'ordine del giorno
ed a mezzo di apposite schede nominative vistate dal Presidente
e dal Segretario della Società prima dell'invio.
Le schede esprimenti il voto dovranno pervenire chiuse alla
sede della Società prima dell'Assemblea.
All'apertura e spoglio delle schede dovranno essere presenti
il Presidente, il Segretario ed almeno un Consigliere designato
dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni verrà steso
apposito verbale. In caso di modifiche statutarie, all'Assemblea
dovrà essere presente un notaio e le operazioni di
spoglio dovranno essere da lui effettuate.
Art. 14
La Società predisporrà per il proprio funzionamento,
così come per il dipendente personale, uno schema
di regolamento che sarà sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea Generale.
Art. 15
E' prevista la costituzione di sezioni che possono venire
create a richiesta dei Soci, presentata alla presidenza
almeno sei mesi prima dell'Assemblea Generale. La costituzione
dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e
dall'Assemblea Generale, a maggioranza dei voti dei presenti.
Le sezioni funzioneranno secondo le norme dello Statuto
e del regolamento della Società.
Art. 16
La Società, allo scopo di coinvolgere maggiormente
i Soci, si articola in Gruppi Regionali. I Gruppi Regionali
devono avere un numero di soci non inferiore a dieci. Quando
tale consistenza numerica non è raggiunta o non vi
sono le condizioni per costituire, anche temporaneamente,
una Gruppo Regionale, i Soci devono costituire, insieme
a una Regione contigua, un Gruppo inter-regionale.
I Gruppi Regionali rappresentano il necessario tramite tra
le attività di livello nazionale e le esigenze delle
realtà locali.
L’Assemblea Regionale è costituita da tutti
i Soci dell’area regionale, si riunisce almeno una
volta all’anno.
Il Presidente Regionale resta in carica due anni, è
rieleggibile per un secondo mandato ed è eletto dall’assemblea
Regionale. Le elezioni possono avvenire anche tramite apposita
scheda elettorale in formato elettronico.
Art. 17
Il regolamento allegato all'atto costitutivo ed allo statuto
fa parte integrante di entrambi.
REGOLAMENTO INTERNO DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOLOGIA
Art.
1
Con riferimento all'art. 3 dello Statuto i Soci si distinguono
in:
a) effettivi (cultori italiani o stranieri di farmacologia
e scienze affini);
c) giovani (laureati da non più di cinque anni);
c) onorari (studiosi italiani o stranieri di farmacologia
che abbiano acquisito particolari benemerenze in tali discipline);
d) sostenitori (persone, Istituti, Enti e Associazioni che
intendono incrementare lo sviluppo della Società
Italiana di Farmacologia fornendo mezzi e fondi per la sua
attività con altri versamenti oltre la quota annuale
di iscrizione).
Art. 2
La quota sociale annua per i Soci effettivi è stabilita
dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro i primi
sei mesi dell'anno finanziario (gennaio-giugno). Nessuna
quota è dovuta alla Società da parte dei Soci
onorari. I Soci sostenitori sono tenuti a versare entro
i primi sei mesi dell'anno finanziario la loro quota annuale
corrispondente ad almeno cinquanta volte la quota annuale
di associazione dei Soci effettivi.
I Soci in mora potranno partecipare alle assemblee dopo
aver sanato la mora.
I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le assemblee
generali annuali e straordinarie.
Il Socio sostenitore è rappresentato da un delegato
e gode degli stessi diritti degli altri Soci.
A ciascun Socio sarà inviato l'ordine del giorno
della riunione unitamente all'avviso di convocazione.
Art. 3
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità nel pagamento della quota sociale
di due anni consecutivi;
c) per radiazione pronunciata per gravi motivi dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
La carica di Socio onorario dura a vita.
La qualifica di socio giovane si perde, in modo automatico,
allo scadere dei tre anni.
Art. 4
L'ammissione di nuovi Soci effettivi è subordinata
alla presentazione di una richiesta di ammissione che l'aspirante
invierà al Segretario della Società, il quale
la trasmetterà per l'esame alla Commissione di ammissione
dei nuovi Soci, formata da tre Soci e uno supplente eletti
ogni biennio dall'Assemblea Generale.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo
munita di firma, deve comprendere un breve curriculum dell'aspirante
che ne comprovi l'attività nel settore della farmacologia
o scienze affini, e deve essere controfirmata da almeno
due Soci. La Commissione di ammissione, terminato l'esame,
trasmetterà al Segretario della Società la
domanda con in calce il proprio parere; saranno indicati
eventuali dissensi sorti nell'ambito della Commissione che
decide a maggioranza.
Il Segretario avrà cura di sottoporre alla prossima
Assemblea le domande degli aspiranti munite del parere favorevole
della Commissione.
L'Assemblea generale approva le domande di ammissione per
alzata di mano a meno che non venga richiesta la votazione
segreta.
Il Segretario darà la relativa comunicazione ai Soci
la cui nomina sia stata approvata dall'Assemblea. Tali Soci
dovranno versare la cifra corrispondente alla quota annuale
per l'anno in corso. Essi avranno diritto di voto a decorrere
dall'Assemblea successiva a quella della nomina.
I Soci onorari sono nominati su proposta di almeno dieci
Soci, parere favorevole della Commissione e approvazione
finale da parte dell'Assemblea Generale.
Il numero totale dei Soci onorari non potrà essere
superiore ad un ventesimo del numero totale dei Soci.
Art. 5
Il Presidente-eletto è nominato
per elezione dall'Assemblea generale dei Soci sulla base
di due nominativi proposti dal Comitato di Nomina. Il Presidente
ed il Presidente-eletto fanno automaticamente parte del
Consiglio Direttivo. I Consiglieri durano in carica due
anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta
nella specifica funzione.
Il Presidente rimane in carica due anni e non è riconfermabile.
Il Presidente-eletto assumerà la carica di Presidente
nel biennio successivo alla scadenza del mandato dell’attuale
Presidente.
Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno
dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, provvederà
a cooptare il Consigliere mancante sostituendolo con il
primo dei non eletti dall’Assemblea Generale.
Il Consigliere così nominato rimarrà in carica
sino alla prima Assemblea Generale dei Soci la quale dovrà
provvedere in ordine alla conferma del Consigliere cooptato
o alla nomina di un nuovo Consigliere.
Art. 6
Un Comitato di Nomina preparerà le liste di nomi
di soci da sottoporre all'Assemblea per l'elezione al Consiglio
Direttivo per il successivo biennio tramite votazione.
Il Comitato di Nomina è costituito da nove membri.
Fanno parte di diritto di tale Comitato il Past-President
della Società ed i Consiglieri non immediatamente
rieleggibili, a meno che presentino candidatura per altra
funzione, mentre gli altri membri vengono eletti dall'Assemblea
dei Soci immediatamente precedente a quella nella quale
dovranno avvenire le votazioni per le cariche sociali. La
votazione per i membri eletti del Comitato di Nomina avverrà
relativamente ad una lista contenente un numero di nomi
doppio di quello previsto.
I membri del Comitato di Nomina non possono presentare candidatura
per il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Comitati di
Sezione della Società.
Il Consiglio nomina, a maggioranza assoluta con voto segreto,
il proprio Segretario-Tesoriere.
Il Presidente della Società Italiana di Farmacologia
è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta
scritta di almeno tre Consiglieri in carica, e comunque
almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci
e all'ammontare della quota sociale.
Art. 8
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, dal Presidente-eletto e, in assenza anche di quest’ultimo,
dal Consigliere più anziano per età tra i
presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri
in carica. E’ possibile la partecipazione in tele,
video-conferenza.
Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri
ad uno o più dei suoi membri. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art. 9
In attuazione dei compiti previsti dall'art. 8 dello Statuto,
il Consiglio tra l'altro:
a) attua decisioni adottate dall'Assemblea;
b) delibera circa la partecipazione della Società
a congressi o riunioni scientifiche nazionali ed internazionali;
c) predispone gli indirizzi cui dovrà ispirarsi l'organizzazione
scientifica di congressi e riunioni che interessano la Società;
d) adotta decisioni in merito ad eventuali problemi di pubblico
interesse, attinenti alla farmacologia anche attraverso
proposte e risoluzioni da trasmettere agli Enti Pubblici
competenti;
e) formula proposte riguardanti l'incremento scientifico,
didattico e sociale della farmacologia nelle diverse articolazioni.
Art. 10
Ad integrazione dei compiti fissati dall'art. 7 dello Statuto
il Segretario:
a) cura la trasmissione alla Commissione di ammissione delle
istanze inviate agli aspiranti Soci;
b) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
c) tiene l'archivio sociale;
d) aggiorna periodicamente l'elenco dei Soci;
e) incassa le quote sociali e cura il bilancio.
Art. 11
La Società ogni anno tiene un'Assemblea Generale
Ordinaria possibilmente in coincidenza di una riunione scientifica
e comunque entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno
sociale e finanziario.
Art. 12
L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale annuale viene
fissato dal Presidente e sarà inviato ai Soci di
norma almeno trenta giorni prima della data fissata, per
lettera semplice, per e-mail, o con altro mezzo che consenta
di verificare il ricevimento da parte del socio.
Art. 13
I Soci possono proporre al Consiglio Direttivo l'inserimento
di particolari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea
Generale.
Art. 14
In attuazione di quanto previsto nello Statuto, le Assemblee
saranno valide in prima convocazione quando saranno presenti
almeno la metà più uno di tutti i Soci siano
essi onorari che effettivi e sostenitori, questi ultimi
devono però essere in regola con il pagamento delle
quote sociali; in seconda convocazione, che non può
aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l'adunanza
è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
All'Assemblea Generale verranno sottoposte annualmente:
a) una relazione morale e finanziaria relativa alla Società;
b) il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il resoconto
consuntivo dell'anno precedente;
c) la nomina dei nuovi Soci secondo indicazione della Commissione
di cui all'art. 4 dello Statuto;
d) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo
o dai Soci.
Ogni due anni l'Assemblea Generale Ordinaria provvederà
all'elezione, con le norme di cui ai successivi art. 18
e 19:
- del Consiglio Direttivo;
- della Commissione per l'ammissione di nuovi Soci;
- dei revisori dei conti.
Art. 15
I Soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea
Generale per discutere e deliberare su ogni punto dell'ordine
del giorno possono farsi legittimamente rappresentare, con
delega scritta, da uno dei Soci presenti. Ciascun Socio
non può rappresentare più di cinque Soci.
Al momento della votazione il Consiglio dovrà curare
che venga constatata la validità delle deleghe.
Art. 16
L'Assemblea Generale procede alle votazioni normalmente
per alzata di mano tranne nei casi in cui è prescritta
la votazione segreta. La votazione segreta è prevista
per l'elezione del Consiglio Direttivo nonchè della
Commissione per l'ammissione di nuovi Soci e dei revisori
dei conti ed è inoltre prescritta in tutti gli altri
casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dell'Assemblea.
La votazione per i membri del Consiglio Direttivo può
essere espressa anche a mezzo di apposita scheda elettorale
in formato elettronico che deve pervenire alla sede della
Società almeno 24 ore prima di quella fissata per
l’assemblea
Art. 17
I Soci aspiranti alla carica di Presidente-eletto ovvero
a far parte del nuovo Consiglio Direttivo dovranno darne
comunicazione non meno di 90 giorni prima della successiva
assemblea al Presidente del Comitato di Nomina. La lista
dei nomi in ordine alfabetico che il Comitato di nomina
sottoporrà per la votazione dell'Assemblea conterrà
per la votazione alla carica di Presidente-eletto due nomi
e per il Consiglio Direttivo un numero di nomi doppio di
quelli (7) che avranno titolo a far parte del nuovo Consiglio.
I nominativi saranno sottoposti al Comitato di nomina con
il conforto di almeno 25 Soci che forniscono anche una breve
presentazione. Nel caso non si raggiunga per la carica di
Presidente e per i Soci rieleggibili un numero di candidature
rispettivamente di 2 e di 14, il Comitato di Nomina integrerà
le candidature. L'elenco dovrà essere possibilmente
comunicato ai Soci assieme alla lettera di convocazione
di Assemblea e comunque esposto in modo visibile nel locale
in cui si procederà alla votazione.
Il Comitato di Nomina delibera a maggioranza relativa.
Analogamente si procederà per l'elezione dei componenti
la Commissione di ammissione per i nuovi Soci e dei revisori
dei conti.
Art. 18
Le elezioni di cui al precedente articolo avranno luogo
a votazione separata mediante scheda scritta. Ciascun Socio
potrà indicare:
- per l’elezione del Presidente-eletto un nome di
preferenza
- per l'elezione del Consiglio Direttivo fino a sette nomi
di preferenza;
- per l'elezione della Commissione di ammissione fino a
quattro nomi di preferenza (tre membri e uno supplente);
- per l'elezione dei Revisori dei Conti, non appartenenti
ai Soci, quattro nomi di preferenza (tre membri e uno supplente),
ai termini dell'Art. 9 dello Statuto; i Revisori eletti
eleggeranno successivamente tra di essi con voto segreto
il Presidente dei Revisori dei Conti.
Le votazioni avranno luogo separatamente. Per ciascuna di
esse, risulteranno eletti i Soci che avranno conseguito
il maggior numero di voti.
Art. 19
Le eventuali proposte di modifiche dello Statuto o del Regolamento
debbono essere comunicate per lettera semplice al domicilio
dei Soci avanti l'Assemblea Generale immediatamente successiva
e debbono essere inserite nell'ordine del giorno di tale
Assemblea.
Art. 20
Organo della Società è la rivista Pharmacological
Research edita da una casa editrice estera sulla base di
un preciso contratto. Tale rivista in base agli accordi
con la casa editrice viene a richiesta fornita ai Soci ad
un prezzo scontato. Riassunti o atti di riunioni scientifiche
della Società potranno essere pubblicati sulla sopraindicata
rivista o su altri mezzi di diffusione scientifica.
La Società pubblica inoltre un bollettino periodico
e potrà usare qualsiasi mezzo di comunicazione deliberato
dal Consiglio Direttivo.
.
Art. 21
Nell'eventualità che siano da assegnare premi per
ricerche farmacologiche gestiti dalla Società, della
Commissione giudicatrice dovranno in ogni caso far parte
il Presidente della Società ed almeno due membri
del Consiglio.
Nel caso di lasciti o donazioni destinate espressamente
a premi o borse da assegnare l'accettazione sarà
subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 22
La costituzione di Sezione può avvenire con richiesta
di almeno 100 (cento) Soci, presentata alla Presidenza almeno
sei mesi prima dell'Assemblea generale. La costituzione
dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e
dall'Assemblea Generale, a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascuna sezione potrà prendere denominazione da
una specifica sufficientemente vasta e caratterizzata area
della Farmacologia, aggiungendo la denominazione di tale
area a quella di Sezione della Società Italiana di
Farmacologia.
La/e Sezione/i viene/vengono istituite con l'unico obiettivo
della promozione scientifica e culturale del settore farmacologico
che dà denominazione alla Sezione stessa.
Art. 23
L'adesione alla/e Sezione/i è limitato esclusivamente
ai membri della Società Italiana di Farmacologia.
Nessuna quota di iscrizione sarà pagata per l'adesione
alla/e Sezione/i.
La Sezione è rappresentata da un Comitato, eletto
dall'Assemblea generale della Sezione. Il Comitato sarà
composto di 7 membri, tra cui saranno eletti un coordinatore
e un segretario. Le elezioni avverranno di norma ogni 2
anni e ogni membro del Comitato non sarà rieleggibile
consecutivamente più di una volta. Il primo Comitato
di ciascuna Sezione sarà nominato dal Consiglio Direttivo
della SIF e durerà in carica fino alla regolare elezione
che si svolgerà in occasione della successiva assemblea
generale della SIF.
Il Comitato fungerà da Commissione del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Farmacologia.
Il Comitato della Sezione non potrà assumere iniziative
autonome di carattere finanziario.
Art. 24
Tutte le iniziative di carattere, organizzativo e finanziario
promosse dalla/e Sezione/i vengono sottoposte, per l'approvazione,
al Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Farmacologia. Quest'ultimo dà notizia del deliberato
al Comitato della Sezione.
Art. 25
Il Comitato viene eletto sulla base di proposte presentate
all'Assemblea generale dei Soci della/e Sezione/i dal Comitato
uscente.
Dovrà essere presentata all'Assemblea una lista con
numero di eleggibili doppio del numero di membri previsti
per il Comitato.
Art. 26
Nessuna alterazione delle anzidette regole può essere
fatta al di fuori di un'Assemblea Generale dei membri della/e
Sezione/i senza il voto favorevole di almeno la metà
più uno dei Soci presenti; tale voto deve essere
portato all'attenzione del Consiglio Direttivo della SIF
che lo sottoporrà all'Assemblea Generale dei Soci
immediatamente successiva che dovrà approvarla con
il voto favorevole di almeno la metà più uno
dei Soci presenti.
Art. 27
Il presente regolamento sarà approvato dall'Assemblea
con il voto favorevole di almeno la metà più
uno dei Soci presenti.
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| Webmaster: Federico Casale (webmaster@sifweb.org) | Ultimo aggiornamento: Dicembre 2007 |





