SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOLOGIA
AVVISI
DOCUMENTO DELLA SOCIETA' ITALIANA
DI FARMACOLOGIA
SULLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE MEDICINE NON CONVENZIONALI
Come
risulta dagli organi di stampa, in questi ultimi tempi in Italia
il dibattito sulle cosiddette Medicine non Convenzionali (chiamate
in altri paesi Medicine Complementari e/o Alternative) si è
fatto più serrato tanto da indurre, a quanto sembra, il
sottosegretario alla salute Giampaolo Patta ad assicurare il suo
impegno a costituire un tavolo presso il Ministero della Salute
per definire la posizione del Governo sui ddl riguardanti le medicine
complementari e l’esercizio delle professioni sanitarie
non convenzionali. “Ci sono tutti i presupposti –
ha dichiarato Patta - perché vi sia un intervento definitivo
con una legge nazionale su questo argomento.” Questa notizia
è stata riportata dall’agenzia ANSA il 26 ottobre
scorso.
La Società Italiana di Farmacologia desidera portare un
contributo al dibattito mettendo a conoscenza dei cittadini e
delle autorità deputate a legiferare la propria posizione.
L’analisi della proposta di legge n. 1708 (d’iniziativa
dei deputati Pellegrino e Zanella), che con ogni probabilità
rappresenterà un canovaccio di una eventuale legge sulle
medicine non convenzionali, suggerisce alcune considerazioni.
La parte introduttiva della proposta di legge recita testualmente
“In Europa, nella risoluzione n. 400 del maggio 1997, il
Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di garantire
ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta
terapeutica, assicurando loro anche il più elevato livello
di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità,
la qualità, l'efficacia di tali medicinali”. Come
viene ricordato nella proposta la risoluzione invita gli stati
membri a “dare informazioni sulle medicine complementari
suggerendo che la preparazione dei laureati in medicina e chirurgia
comprenda anche una iniziazione a talune discipline non convenzionali”.
La risoluzione in questione si ispira al lavoro di una commissione
del Parlamento Europeo incaricata di stilare un documento sulle
medicine non convenzionali. Essa invita ad iniziare un processo
di riconoscimento delle medicine non convenzionali a partire dalla
valutazione della loro efficacia e della sicurezza derivante dal
loro uso, ma anche a sviluppare un progetto che possa mettere
a confronto i modelli adottati a livello dei vari paesi europei.
Altra raccomandazione è quella di operare una chiara distinzione
tra le medicine non-convenzionali che possono considerarsi complementari
e quelle alternative in quanto utilizzate in sostituzione della
medicina convenzionale. La stessa risoluzione, articolata in più
punti, raccomanda infine di incoraggiare maggiormente gli studi
nel campo della medicina non-convenzionale.
Un’altra risoluzione, questa volta del Consiglio d’Europa,
menzionata dagli estensori della proposta di legge è la
n. 1206 del 4 novembre 1999. Essa riconosce la preminenza della
medicina convenzionale, ma afferma la necessità di un riconoscimento
delle principali medicine complementari. Tuttavia, una parte importante
di questa più recente risoluzione non viene citata nella
proposta di legge. Nella risoluzione è scritto testualmente
“l’Assemblea (il Consiglio d’Europa) è
d’accordo sul fatto che nell’attuale area grigia della
medicina non-convenzionale è necessario dividere il buono
dal cattivo. La richiesta di salute pubblica e il diritto alla
salute devono essere prioritari. I limiti delle medicine non convenzionali
non devono essere ignorati o sottostimati. Pratiche dubbie o che
possano danneggiare le persone ed in particolare i bambini non
devono essere supportate”.
Che cosa si chiede con la
proposta di legge?
La proposta di legge si compone di undici articoli. Il nostro
commento riguarda solo alcuni di essi poiché riteniamo
che siano quelli sui quali si può intavolare una discussione.
Articolo 1 della proposta di legge. La Repubblica garantisce il
principio della libertà di scelta terapeutica del paziente
e la libertà di cura del medico, in adesione ai principi
del codice di deontologia medica e nel rispetto dell’articolo
32 della Costituzione, e tutela e promuove l’esercizio delle
medicine complementari all’interno di un libero rapporto
consensuale e informato tra gli utenti, i medici e tutti gli operatori
di cui alla presente legge.
Il principio della libertà di scelta terapeutica non crediamo
sia in discussione nel nostro paese. Chiunque può scegliere
di farsi curare da medici che adottano metodi di cura cosiddetti
non convenzionali (omeopatia, agopuntura, etc). Così dicasi
per i medici, liberi di adottare gli approcci terapeutici che
credono più idonei salvo che essi non producano danno o
mettano a rischio il cittadino.
La tutela e la promozione da parte dello Stato deve a nostro avviso
limitarsi a quelle forme di terapia che si dimostrino essere efficaci
e sicure, le sole per le quali la autorità regolatoria
possa proporsi come garante nei confronti della salute del cittadino.
Con l'articolo 2, si
richiede l’istituzione della qualifica di esperto nelle
medicine complementari salvo poi a restringere questo ambito a
sole quattro forme di terapia quali l'agopuntura e la farmacoterapia
tradizionale cinese, la medicina omeopatica (nei suoi diversi
indirizzi) e la fitoterapia.
Su quali basi sono state scelte queste e non altre forme di terapia
tra le varie presenti nel circuito complementare e/o alternativo?
Questo non viene chiarito dalla proposta. Bisognerebbe quantomeno
stabilire i criteri grazie ai quali vale la pena istituire la
qualifica di esperto per una forma di terapia medica complementare
e non per un’altra (osteopatia, chiropratica, etc).
Proponiamo un criterio universalmente accettato, la validità
scientifica di un metodo terapeutico.
Gli strumenti che la comunità scientifica ha universalmente
identificato essere i più validi tra quelli a disposizione
dei medici per capire se una forma di terapia sia efficace o meno,
sono gli studi clinici.
Sia l’agopuntura che l’omeopatia sono pratiche mediche
diffuse in tutto il mondo. Esiste una quantità sufficiente
di dati clinici per non liquidare l’agopuntura come una
forma di terapia non efficace. Tuttavia, alcuni degli studi clinici
mostrano una efficacia moderata, come nel caso delle patologie
infiammatorie croniche.
Per quanto riguarda l’omeopatia, la forza delle evidenze
che scaturisce dagli studi pubblicati è bassa e, trattandosi
in ogni caso di una forma di terapia abbastanza diffusa e anche
molto pubblicizzata (televisione, riviste), la scarsa qualità
metodologica riscontrata nella conduzione degli studi clinici
non è certo una attenuante. Inoltre, i pochi studi condotti
con i più alti standard di qualità (randomizzazione,
placebo, doppio cieco) riportano in genere risultati negativi.
La fitoterapia, tra le forme di terapia per le quali si invoca
una qualifica di esperto, è quella che i medici in Italia
da alcuni anni praticano forse in silenzio ma con più familiarità.
Anche in questo caso le prove di efficacia non sono sempre entusiasmanti
e se utilizzata da medici troppo disinvolti può procurare
qualche guaio ai pazienti (interazioni con i farmaci, tossicità
intrinseca delle piante). La stretta parentela con i farmaci convenzionali
rende questo tipo di approccio più semplice.
Inoltre, è stata emanata una Direttiva Europea (la 24/EC
del 2004) che dovrebbe portare entro il 2011 alla istituzione
della categoria dei medicinali vegetali, per i quali sarà
prevista la registrazione, come succede per i farmaci. La istituzione
di una regolamentazione delle erbe medicinali le renderà
uno strumento terapeutico magari non più efficace ma certamente
più sicuro.
Infine la farmacoterapia tradizionale cinese. Le banche dati più
utilizzate ed accessibili ai medici quali PubMed e Medline contengono
attualmente solo limitatissime informazioni su di essa. Inoltre
circa la metà dei già pochissimi studi sono pubblicati
in cinese. Si tratta quindi di una carenza aggravata dalle difficoltà
dovute alla lingua.
Per ultimo la proposta di legge
chiede, con gli articoli 9, 10 e 11, l’istituzione di un
fondo denominato «Fondo nazionale per la ricerca e la promozione
delle medicine complementari».
Nutriamo profondo rispetto per tutti quei professionisti che credono
nella loro buona pratica medica sia essa convenzionale che non
convenzionale e siamo tra quelli che credono che la valutazione
della efficacia e della sicurezza non debba essere condizionata
da preconcetti. Per questo motivo riteniamo che laddove si palesi
che forme terapeutiche di qualsiasi tipo possono essere in grado
di curare malattie che affliggono l’uomo corre l’obbligo
di supportarne la ricerca.
Tuttavia, è bene considerare che stiamo dibattendo di ambiti
o forme terapeutiche che, nonostante siano praticate da tempo
e in maniera diffusa, a tutt’oggi non hanno ottenuto risultati
significativi nella storia della medicina. In tempi in cui sia
l’assistenza clinica che la ricerca soffrono di mancanza
di risorse siamo quindi sicuramente perplessi di fronte a leggi
che forniscano certificati e crediti istituzionali solo in virtù
della militanza in campi alternativi.
In conclusione ricordiamo le parole dell’Assemblea del Consiglio d’Europa (risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999) “…….. nell’attuale area grigia della medicina non-convenzionale è necessario dividere il buono dal cattivo. La richiesta di salute pubblica e il diritto alla salute devono essere prioritari. I limiti delle medicine non convenzionali non devono essere ignorati o sottostimati. Pratiche dubbie o che possano danneggiare le persone ed in particolare i bambini non devono essere supportate”.
| Webmaster: Federico Casale (webmaster@sifweb.org) | Ultimo aggiornamento: Novembre 2007 |





