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Documenti / Position papers

1 novembre 2010

Proposta per una nuova normativa sugli studi non commerciali

Documento della Commissione SIF sulla Ricerca Clinica

Proposta per una nuova normativa sugli studi non commerciali

Premessa

La SIF ha affrontato già da alcuni anni fa il tema della ricerca indipendente e le problematiche riconducibili alla valutazione da parte dei Comitati Etici degli studi non profit così come normati del  DM 17/12/2004  “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria”(GU Serie Generale n. 43, 22/2/05, p.26).

I documenti prodotti sono stati presentati in occasione dell'ultimo congresso Nazionale (Rimini, 2009) e pubblicati sul sito della SIF (http://www.sifweb.org/[...]bozza_doc_consenso_studi_nonprofit.pdf).

Il presente documento è il risultato del lavoro di una commissione che ha ulteriormente approfondito le problematiche generate dalla non univoca interpretazione del DM 17/12/2004 confrontandosi su queste con rappresentanti di Farmindustria. L’approfondita discussione su specifici aspetti del provvedimento normativo, ha portato ad una serie di osservazioni e proposte volte a chiarire numerosi aspetti dell’attuale norma, con lo scopo principale di rendere fruibili i dati/risultati che derivano da studi clinici con promotore non commerciale.
Queste proposte vengono riassunte come articoli solo al fine di organizzare meglio quanto emerso dalla discussione e per proporre una traccia di modifica del suddetto decreto.

Documento Relativo al DM 17/12/2004

Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione di studi clinici con promotore non commerciale

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Il presente decreto detta condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all’esecuzione di studi clinici (interventistici e non interventistici) il cui promotore non sia un soggetto industriale (struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata o fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitario o istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, o associazione/società scientifica), non sia proprietario del brevetto dei prodotti in studio né il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco in sperimentazione.
Articolo 2 (Ricerca indipendente)

Il promotore di cui all’articolo 1 può realizzare uno studio clinico in forma completamente indipendente, ovvero avvalendosi di un fondo di ricerca costituito ad hoc o, in mancanza di esso, del fondo composto da finanziamenti afferenti alla struttura sanitaria, compresi quelli eventualmente provenienti dai contratti con le imprese del farmaco di cui al comma 6, articolo 6 del decreto legislativo 211/2003, nonché da quelli generati dalle tariffe per il rilascio del parere unico dei Comitati etici, per l’accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di altri Comitati etici, per il rilascio dell’autorizzazione dell’autorità competente locale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1 e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo 211/2003.
Nel caso di studi clinici indipendenti il promotore è proprietario dei dati relativi allo studio, gestisce in maniera autonoma la conduzione dello stesso e può rivolgersi alle imprese del farmaco per chiedere la fornitura gratuita del prodotto in studio e definire le procedure di gestione e di controllo del farmaco.
Le imprese possono fornire farmaci che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio e, in tal caso, devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di farmacovigilanza *.
Al termine degli studi clinici indipendenti i risultati possono esser trasferiti ad un ente/struttura privata mediante apposito contratto alle seguenti condizioni:che siano rimborsate tutte le spese sostenute per la conduzione dello studio, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti pubblici e i costi assicurativi;
che sia versata al Comitato etico la tariffa spettante per il rilascio del parere;
che siano precisati i diritti di proprietà dei dati, dell’eventuale brevetto/esclusività dei dati e della pubblicazione dei risultati.
che sia riconosciuto  al promotore una remunerazione, in forma di royalties o altra modalità,  congrua con l'eventuale valore commerciale dei dati trasferiti.
Articolo 3 (Ricerca collaborativa)

Il promotore di cui all’articolo 1 può realizzare uno studio clinico in collaborazione con strutture/enti privati attraverso la stipula di specifico contratto, all’inizio dello studio o nel corso della sua esecuzione, contenente i dettagli dell’accordo circa l’eventuale fornitura dei farmaci, e/o la possibile elargizione di fondi, attrezzature, materiali e servizi nonché gli impegni assunti dalle parti per la conduzione e la realizzazione dello studio.
Alla ricerca collaborativa non si applicano le agevolazioni previste dal seguente articolo 4, comma 1 e  comma 3.
Nel caso previsto dal comma 1, la struttura/ente che acquisisce i risultati al termine dello studio, rimborsa tutte le spese sostenute dal promotore ed assicura al promotore  una equa remunerazione come descritto all’articolo 2, comma 4
Articolo 4 (Requisiti)

La spesa per i medicinali autorizzati all’immissione in commercio che vengono utilizzati nell’ambito di tale autorizzazione e che sono previsti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione a quanto indicato all’articolo 2, comma 2, restano a carico dello stesso se utilizzati da pazienti partecipanti a studi clinici di cui all’articolo 2 e all’articolo 3*.
Gli studi clinici di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di assicurazione e di privacy.**
Gli studi clinici di cui all’articolo 2 e dell’articolo 3 non sono soggetti al versamento della tariffa per il rilascio del parere unico del Comitato etico, per l’accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di altri Comitati etici, per il rilascio dell’autorizzazione dell’autorità competente locale o nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t, e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo 211/2003.
Gli studi clinici di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 devono essere effettuati nel rispetto delle norme della ICH- GCP di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1997. La possibilità di usare i risultati degli studi clinici per fini registrativi sarà soggetta alla verifica da parte del proponente la registrazione.
Articolo 5 (Coordinamento)

Nei casi di studi clinici multicentrici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 211/2003, qualora siano presenti più strutture o persone delegate ai diversi compiti del promotore, deve essere individuato tra questi un unico promotore, come referente e responsabile per i compiti di farmacovigilanza e di comunicazione di inizio, termine, interruzione della sperimentazione nonche' dei relativi risultati previsti dal decreto legislativo 211/2003, nonché per la presentazione della richiesta del parere unico del Comitato etico e di autorizzazione del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3) del decreto legislativo 211/2003. Il suddetto promotore unico ha l'obbligo di segnalare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 17, commi 3 e 5 del decreto legislativo 211/2003.
Articolo 6 (Farmacovigilanza)

Nei casi di studi clinici di cui all'articolo 2 e all’articolo 3 le imprese del farmaco sono tenute a rendere disponibili al promotore unico di cui all’articolo 5, comma 1  i dati di farmacovigilanza per le successive comunicazioni da parte del promotore stesso al Comitato etico interessato o ai Comitati etici interessati e per le decisioni di propria competenza, nonché copia della versione aggiornata del dossier per lo sperimentatore fatta salva la confidenzialità dei dati inerenti gli aspetti industriali. La disponibilità e la trasmissione dei suddetti dati potrà essere definita con modalità indicate nel sito telematico dell'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali (OsSC).
Articolo 7 (Accreditamento)

Al personale medico e sanitario che partecipa agli studi clinici di cui all'articolo 2 e all’articolo 3 vengono attribuiti i crediti formativi di Educazione Continua in Medicina (ECM) stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, secondo quanto stabilito in materia dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-regioni.
Articolo 8 (Scambio di informazioni)

L'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 211/2003, predispone le modalità operative per la comunicazione in via telematica dei dati inerenti alle sperimentazioni di cui all'articolo 2 e all’articolo 3 all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nonché alle regioni e province autonome interessate.
L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le regioni e province autonome interessate, ricevono dal promotore unico di cui all'articolo 5, comma 1, copia della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, inclusa l'autocertificazione della rispondenza della sperimentazione clinica ai requisiti di cui all'articolo 2 e all’articolo 3, chiedendo, se del caso, un supplemento di istruttoria ai promotori e al Comitato etico.
 

*: da valutare la possibilità di usare i farmaci anche per diverse indicazioni terapeutiche, con diverso dosaggio o forma farmaceutica che non richiedano l’esecuzione di preliminari studi pre-clinici e/o di Fase I.

 

**: nel consenso dovrebbe essere prevista la possibilità che i dati dello studio possano essere ceduti ad un privato.


Lavoro preparato con il contributo della Commissione SIF sulla Ricerca Clinica e del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia (SIF)

Commissione SIF sulla ricerca clinica
Alessandro Mugelli (Coordinatore)
Elisabetta Cerbai
Emilio Clementi
Filippo Drago
Emilio Perucca
Carlo Riccardi

Si ringraziano  inoltre tutti gli altri  colleghi della SIF che hanno contribuito fattivamente alla stesura del documento.



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